Art. 268 PP

Sequestro a copertura delle spese

1 Il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
  1. a. le spese procedurali e le indennità;
  2. b. le pene pecuniarie e le multe.
2 Nell’operare il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia.
3 Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92–94 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento
    · 23/06/2000 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Art. 268 n. 1 PP; decisione incidentale impugnabile
    · 04/10/1985 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Art. 269 e art. 270 PP; legittimazione a proporre ricorso per cassazione
    · 07/06/1991 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Decisione incidentale, diritto federale. - Condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione contro una decisione incidentale (art. 268 n. 1 PP) (consid. 2). - La legge federale concernente l'aiuto alle vittime d…
    · 15/06/1993 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ricorso per cassazione contro un avvertimento formale
    · 22/10/2001 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ammissibilità del ricorso per cassazione
    · 20/11/1997 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.