Fatti
La controversia riguarda la successione di F.A. e la ripartizione delle azioni della società H. AG. Gli eredi C.A. e D.A. hanno intentato un'azione di divisione successoria contro gli eredi A.A. e B.A. Dopo che il tribunale distrettuale ha emesso una sentenza, le parti hanno presentato appello. Nel corso del procedimento di appello, C.A. e D.A. hanno dichiarato di recedere dalle loro conclusioni relative alla ripartizione delle azioni (conclusioni 3 della domanda). Il tribunale cantonale ha quindi ritenuto valido tale recesso e ha statuito di conseguenza. Gli eredi A.A. e B.A. contestano questa decisione dinanzi al Tribunale federale, sostenendo che il tribunale cantonale avrebbe dovuto entrare nel merito del loro ricorso contro la sentenza di primo grado.Legge
Il Tribunale federale rileva che occorre distinguere la validità e l'effetto del recesso dall'azione (art. 241 CPC). La validità del recesso, ovvero la questione se esso sia stato validamente effettuato, deve essere esaminata ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, che prevede la possibilità di revisione in caso di invalidità del recesso. Invece, le conseguenze del recesso sulle conclusioni delle parti, ovvero il suo effetto, rientrano nell'appello ai sensi degli art. 308 ss CPC. Il Tribunale federale ritiene che il tribunale cantonale abbia erroneamente…