Fatti
H., nata nel 1960, si è annunciata il 4 gennaio 1994 presso l'ufficio AI del suo cantone di domicilio, Lucerna, per beneficiare di prestazioni. Dopo essersi trasferita a Berna nell'autunno del 1994, l'ufficio AI di Lucerna le ha accordato con decisione del 19 dicembre 1996 una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 1993. Nelle istruzioni sui rimedi giuridici, il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna era indicato come istanza di ricorso competente. H. ha fatto ricorso tramite il suo avvocato C. presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, chiedendo principalmente l'annullamento della decisione del 19 dicembre 1996 e la concessione di una mezza rendita a decorrere dal 1° gennaio 1993, seguita da una rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 1995. Sul piano procedurale, la rappresentante legale ha sostenuto che, a seguito del cambiamento di domicilio della sua assistita nel Cantone di Berna, il tribunale adito era territorialmente competente per giudicare il ricorso, contrariamente alle istruzioni sui rimedi giuridici contenute nella decisione impugnata. Con decisione del 7 febbraio 1997 emessa da un giudice unico, il Tribunale amministrativo bernese non è entrato nel merito del ricorso e ha trasmesso il fascicolo al Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna, ritenendo che quest'ultimo fosse competente.Legge
Secondo l'art. 200 cpv. 4 OAVS, applicabile per analogia, l'istanza di ricorso competente è quella del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI che ha emesso la decisione impugnata, ovvero in questo caso il…