Fatti
Questa causa riguarda il diritto agli interessi di mora su prestazioni di assicurazione invalidità arretrate versate a un assicurato dalla compagnia assicurativa Helsana. I fatti salienti sono i seguenti:
- Con decisione dell'11 novembre 2003, l'assicurato B. si è visto riconosciute indennità giornaliere e rendite retroattive per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 gennaio 1999, versate il 14 novembre 2003.
- L'assicurato ha richiesto interessi di mora di CHF 16'963.75, che la compagnia assicurativa Helsana ha rifiutato di pagare nella sua decisione dell'8 dicembre 2003 e nella sua decisione su opposizione del 9 gennaio 2004.
- L'assicurato ha fatto ricorso contro queste decisioni presso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, che ha accolto il ricorso il 19 maggio 2004 e ordinato a Helsana di pronunciarsi nuovamente sul diritto agli interessi di mora.
- Helsana ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale contro la decisione cantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione del diritto agli interessi di mora in due fasi:
Per il periodo fino al 31 dicembre 2002: Secondo la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della LPGA, gli interessi di mora erano dovuti solo in casi eccezionali, in presenza di comportamenti abusivi o illegali dell'amministrazione. Tuttavia, nel caso di specie, la posizione iniziale dell'assicuratore non era irragionevole e il ritardo nel pagamento delle prestazioni non è stato eccessivo. Le condizioni per la concessione di interessi di mora non erano quindi soddisfatte per questo periodo.
Per il periodo dal 1° gennaio 2003: Con l'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 2 LPGA, gli interessi di mora sono dovuti sulle prestazioni il cui diritto è nato almeno 24 mesi prima, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Ciò riguarda da un lato…