Fatti

La ricorrente, di nazionalità angolana, è nata nel 1986 ed è entrata in Svizzera nel 1995 con sua madre. Vive dal maggio 2002 nel comune di A. (cantone di Zurigo) ed è posta sotto tutela a causa della sua debolezza mentale. Beneficia di un sostegno completo dall'aiuto sociale federale per i rifugiati. La ricorrente ha chiesto la naturalizzazione, ma la sezione borghese del consiglio comunale di A. ha respinto la sua domanda con il motivo che non soddisfaceva le condizioni di indipendenza economica richieste. Il tribunale amministrativo del cantone di Zurigo ha confermato questo rifiuto, ritenendo che il requisito di autonomia finanziaria potesse giustificare una differenza di trattamento delle persone dipendenti dall'assistenza sociale. La ricorrente ha quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il requisito di autonomia finanziaria per la naturalizzazione colpisca in modo specifico le persone disabili e le svantaggi rispetto ai candidati in buona salute. Sebbene la preoccupazione del comune di non dover sostenere costi sociali significativi sia legittima, questa giustificazione non è sufficiente viste le particolari circostanze del caso di specie. Infatti, lo status di ammissione provvisoria della ricorrente è in linea di principio temporaneo ed ella potrebbe ottenere un permesso di soggiorno in un futuro più o meno prossimo, il che implicherebbe comunque che il comune si…