Fatti

La presente sentenza riguarda un ricorso di diritto pubblico contro una decisione della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra che ha rifiutato di ordinare misure protettive dell'unione coniugale sul presupposto che le parti fossero separate da lungo tempo e dovessero piuttosto introdurre un procedimento di divorzio o di separazione personale. I fatti sono i seguenti: il Sig. M. ha presentato una domanda di modifica delle misure protettive dell'unione coniugale nei confronti della moglie Sig.ra M. Le parti sono separate di fatto dal 1984 e non intendono riprendere la vita in comune. La Corte di giustizia ha ritenuto che il procedimento di "modifica" introdotto dal Sig. M. non avesse più oggetto e ha rinviato le parti a proporre un'azione più appropriata, ovvero un procedimento di divorzio o di separazione personale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la Corte di giustizia abbia commesso un arbitrio nel rifiutare di esaminare la domanda di misure protettive dell'unione coniugale. Infatti, gli artt. 172 e segg. CC prevedono che il giudice debba ordinare tali misure, anche quando la rottura dell'unione coniugale appaia irreparabile e i coniugi siano separati di fatto da lungo tempo.

Il giudice non può rinviare le parti a un procedimento di divorzio o di separazione personale, in quanto ciò costituirebbe un'ingerenza inammissibile nella sfera di autonomia dei coniugi. La…