Fatti

Una banca ha fatto costruire diversi edifici residenziali a locazione nel 1983/84 a Baden-Dättwil. La società R. AG è stata incaricata dei lavori di intonacatura delle facciate da un subappaltatore, Niklaus M. Successivamente, sono apparse delle crepe sulle facciate. La R. AG ha quindi intentato un'azione contro M. per costringerlo a eseguire il rifacimento dell'intonaco. Il tribunale distrettuale ha respinto la domanda, ma il tribunale cantonale ha annullato questa decisione e rinviato il caso per una nuova decisione. M. ha fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di M. Ha ritenuto che il termine di reclamo per i vizi non fosse iniziato a decorrere che il 3 settembre 1986, data in cui la R. AG aveva scoperto le crepe importanti e le aveva immediatamente segnalate. Sebbene fossero state constatate delle crepe di ritiro già dal 30 aprile 1986, la R. AG poteva legittimamente considerarle come fenomeni usuali che non costituivano un inadempimento contrattuale.

Per quanto riguarda la prescrizione, il Tribunale federale ha…