Fatti
La società X. SA (la convenuta, la ricorrente) e la società Y. AG (l'attrice, l'intimata) sono entrambe attive nel settore dello smaltimento industriale dei rifiuti. Mettono in contatto i produttori di rifiuti svizzeri o gli acquirenti di rifiuti con gli smaltitori stranieri e ottengono le necessarie autorizzazioni. Il 19 maggio 2003, le parti hanno concluso un contratto di collaborazione sotto forma di consorzio per lo smaltimento dei rifiuti dell'industria automobilistica, designati come "Resh". In base a tale contratto, l'attrice doveva trasferire l'esecuzione delle sue attività alla convenuta, che si impegnava a versare all'attrice un indennizzo di 20 franchi per tonnellata di Resh fatturata ai clienti. Il 1° settembre 2004, l'attrice ha adito il tribunale civile del Cantone di Basilea Città, chiedendo in particolare che la convenuta fosse condannata a rendere conto delle quantità di Resh fatturate ai clienti dal 1° giugno 2003 al 31 luglio 2004 e a pagarle l'indennizzo di 20 franchi per tonnellata. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il contratto di consorzio era nullo a causa di un accordo illecito ai sensi della legge sui cartelli (LCart). Il tribunale civile ha accolto la domanda di resa dei conti e ha condannato la convenuta a pagare all'attrice 310'562 franchi 25 più il 5% di interessi dalla data di deposito della domanda. Il tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha confermato questa sentenza.Legge
Il Tribunale federale ritiene che, se il contratto di consorzio dovesse essere qualificato come intesa illecita ai sensi dell'art. 5 LCart, sarebbe nullo ai sensi dell'art. 20 CO. Tuttavia, la nullità non comporta automaticamente l'impossibilità di chiedere il rimborso delle prestazioni già fornite. Infatti, quando il difetto non riguarda il carattere sinallagmatico dell'accordo, le prestazioni di servizi o le astensioni eseguite nell'ambito del contratto nullo devono essere restituite sulla base dell'arricchimento senza causa, secondo la valutazione soggettiva delle parti.
Per quanto riguarda…