Fatti

- La B. AG e la F. GmbH (attrici) hanno concluso il 16 marzo 1987 con l'A. AG (convenuta) una società civile per la costruzione di un parcheggio sotterraneo a Costanza. L'A. AG ha rilasciato alla Z. AG (convenuta) una garanzia di esecuzione di 2 milioni di DM. - Il 25 settembre 1987, la Z. AG ha emesso una dichiarazione di fideiussione solidale a favore del raggruppamento, soggetta al diritto tedesco. - Dopo controversie tra le parti, le attrici hanno citato in giudizio la Z. AG davanti al Tribunale di commercio di Zurigo per ottenere il pagamento della garanzia. La Z. AG ha proposto una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di un credito dell'A. AG. - Il Tribunale di commercio ha accolto la domanda principale e respinto la domanda riconvenzionale. La Z. AG ha interposto ricorso contro questa sentenza.

Legge

- Secondo la giurisprudenza precedente e l'attuale diritto internazionale privato svizzero, le parti sono libere di scegliere il diritto applicabile ai loro rapporti contrattuali. La questione se sia stato concluso un contratto di rinvio deve essere esaminata secondo il diritto svizzero, diritto del foro. - Il Tribunale di commercio ha ritenuto che la dichiarazione di fideiussione del 25 settembre 1987 della Z. AG contenesse un rinvio normativo al diritto tedesco, che vincola la Z. AG in…