Art. 196 LDIP
1 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente.
2 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall’entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza per decidere su di un'azione di divorzio4 citazioni
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2Competenza internazionale per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale; campo di applicazione temporale del nuovo diritto2 citazioni
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3Diritto internazionale privato; diritto transitorio; elezione di foro (art. 5 cpv. 1 e art. 196 LDIP). 1. Gli effetti di un'elezione di foro sottostanno al nuovo diritto internazionale privato se sono intervenuti dopo i…1 citazioni
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4Azione di paternità aperta da un Italiano di 35 anni, domiciliato in Svizzera, contro uno Svizzero domiciliato in Svizzera. 1. Diritto intertemporale1 citazioni
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5Diritto internazionale privato1 citazioni
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6Ove il lodo impugnato sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della LDIP, le procedure di ricorso pendenti al 1o gennaio 1989 o i ricorsi proposti dopo tale data sono regolati dal diritto previgente.1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni18/04/2013 · 1 citazioni de
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Accertamento dell'inesistenza di un debito (art. 85a LEF)0 citazioniNE210009· 06/12/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.