Fatti
Il caso riguarda il riconoscimento di un'adozione effettuata nel 1965 in Germania. Il ricorrente, [A.X.] , è stato adottato nel 1957 in Svizzera da [B.X.] e sua moglie C.X.-[Z.] . Nel 1965 l'adozione è stata ripetuta in Germania, poiché il contratto di adozione originale era considerato inefficace a causa di un vizio di forma. Dopo la morte di [C.X.] nel 2007, all'esecutore testamentario è stato comunicato che l'adozione effettuata nel 1965 in Germania non sarebbe stata riconosciuta in Svizzera. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso con l'obiettivo di far riconoscere l'adozione e farla iscrivere nei registri dello stato civile svizzeri.
Legge
Il Tribunale federale afferma che per il riconoscimento di un'adozione straniera in Svizzera è determinante il Diritto internazionale privato (LDIP), anche se l'adozione è avvenuta prima della sua entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LDIP, le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di residenza o nello Stato d'origine della persona adottante o dei coniugi adottanti.
Il Tribunale federale constata che non è chiaro se [C.X.] al momento dell'adozione del 1965 possedesse ancora la cittadinanza tedesca o se l'avesse persa a seguito del suo matrimonio con il cittadino svizzero…