Art. 25 LDIP
Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se:
- a. vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata;
- b. non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e c. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento in Svizzera di un divorzio privato straniero15 citazioni
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2Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza austriaca (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL, art. 9 della convenzione fra la Svizzera e l'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze; art. 25 segg. e 166 segg13 citazioni
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3Iscrizione di decisioni e documenti stranieri nel registro dello stato civile; riconoscimento di una decisione in materia di maternità surrogata12 citazioni
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4Azione di contestazione della graduatoria in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 cpv. 1 in relazione con l'art. 250 cpv. 1 LEF); sospensione9 citazioni
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5Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; competenza internazionale per giudicare un'azione riconvenzionale7 citazioni
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6Campo di applicazione materiale della Convenzione di Lugano; esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Urteils6 citazioni
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5 citazioni21/12/2005 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.