Fatti

Il caso riguarda una domanda riconvenzionale presentata da una società (il ricorrente) contro un curatore fallimentare estero (il convenuto). La domanda riconvenzionale mirava ad annullare un accordo transattivo e di liquidazione precedentemente concluso tra le parti.

L'accordo transattivo e di liquidazione disciplinava le azioni revocatorie della massa fallimentare tedesca contro il ricorrente. Nell'ambito di tale accordo, il ricorrente si era impegnato a cedere una parte del suo patrimonio alla massa fallimentare per la realizzazione e la soddisfazione dei creditori.

Con la sua domanda riconvenzionale, il ricorrente chiedeva ora l'annullamento di tale accordo, in quanto l'acquisizione di un immobile situato in Svizzera da parte del curatore fallimentare, a suo avviso, avrebbe richiesto un'autorizzazione ai sensi della Legge federale sull'acquisto di beni immobili da parte di persone all'estero.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la domanda riconvenzionale, in ragione della sua natura concorsuale, non rientra nella competenza dei tribunali svizzeri.

Da un lato, la domanda riconvenzionale è una conseguenza del procedimento fallimentare aperto in Germania e è strettamente connessa alla realizzazione di un bene situato in Svizzera. Pertanto, essa è una conseguenza inscindibile del tentativo inammissibile delle parti di sottoporre tale patrimonio alla procedura fallimentare estera.

Dall'altro lato, la domanda…