Art. 78 LDIP
1 Le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell’adottante o dei coniugi adottanti.
2 Le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento di un'adozione congiunta pronunciata all'estero e iscrizione nei registri svizzeri di stato civile; competenza indiretta delle autorità estere14 citazioni
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2Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico11 citazioni
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3Iscrizione di decisioni e documenti stranieri nel registro dello stato civile; riconoscimento di una decisione in materia di maternità surrogata7 citazioni
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4Riconoscimento di un'adozione straniera6 citazioni
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5Iscrizione di un'adozione pronunciata all'estero nel registro svizzero delle famiglie (art. 78 cpv. 1 e 2 LDIP)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni21/12/2005 · 13 citazioni de
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2 citazioni25/06/2008 · 2 citazioni de
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2 citazioni31/08/2005 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.