Fatti

I coniugi R. hanno concluso un contratto di locazione con Gudrun D. per una locanda in Germania. Agnes [B.], domiciliata in Svizzera, ha firmato una dichiarazione di fideiussione solidale per questo contratto. Dopo la risoluzione del contratto di locazione, i locatori hanno intentato un'azione contro Agnes [B.] per il pagamento di canoni di locazione non pagati e di danni. Il tribunale distrettuale e il tribunale cantonale di Zurigo hanno respinto la domanda. I locatori hanno presentato un ricorso per riforma presso il Tribunale federale.

Legge

In primo luogo, la questione del diritto applicabile dipende innanzitutto dalla scelta del diritto da parte delle parti. In mancanza di ciò, la fideiussione è soggetta al diritto del domicilio del fideiussore. Nel caso di specie, il Tribunale federale ha confermato che i giudici cantonali hanno giustamente negato l'esistenza di una scelta del diritto tedesco, per cui la fideiussione è disciplinata dal diritto svizzero.

In secondo luogo, sebbene l'indicazione dell'importo totale della garanzia nell'atto di fideiussione sia una prescrizione di forma ai sensi…