Fatti

La controversia riguarda il trasferimento dei rischi nell'ambito di un contratto di vendita mediante consegne successive di azioni di una società anonima. La società è fallita mentre il contratto non era ancora stato interamente eseguito. Il convenuto, che era rimasto in possesso di tutte le azioni, ha richiesto il pagamento del saldo del prezzo di acquisto all'acquirente (il ricorrente). Quest'ultimo ha fatto opposizione all'esecuzione.

Legge

Il DTF ha confermato la sentenza del tribunale cantonale che condanna il ricorrente al pagamento del saldo del prezzo di acquisto. Ha ritenuto che, nonostante la vendita mediante consegne successive, la regola generale del "periculum est emptoris" (i rischi sono a carico dell'acquirente) si applicasse nel caso di specie. Infatti, le consegne differite non erano state previste nell'interesse del venditore, ma in quello degli acquirenti che non disponevano dei mezzi finanziari necessari per acquisire la totalità delle azioni in un'unica soluzione. Il DTF ha quindi ritenuto che il ricorrente dovesse sopportare il rischio del fallimento della società, conformemente alla regola generale.

La Corte ha ricordato che la regola del "periculum est emptoris" e le sue eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto degli…