Art. 185 CO

Utili e rischi

1 Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto.
2 Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione.
3 Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all’acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vendita di un'automobile. 1. Trasferimento degli utili e dei rischi, art. 185 CO. a) Individualizzazione della cosa venduta a norma dell'art. 185 cp. 2 CO
    · 18/04/1958 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto di compravendita; trasferimento dei rischi in caso di consegna differita (art. 185 cpv. 1 CO)
    · 12/03/2002 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 52_II_362
    22/09/1926 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 46_II_457
    01/01/1920 · 1 citazioni
  5. 5
    Incoterms 1980
    · 12/04/1996 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Vendita di una cosa determinata nella specie, campo di applicazione delle disposizioni sulla garanzia per difetti
    · 05/12/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • HOR.2024.19
    12/12/2025 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2024.19
    HOR.2024.19
    · 02/12/2025 · 1 citazioni de
  • 01/12/2017 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.