Art. 185 CO
Utili e rischi
1 Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto.
2 Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione.
3 Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all’acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita di un'automobile. 1. Trasferimento degli utili e dei rischi, art. 185 CO. a) Individualizzazione della cosa venduta a norma dell'art. 185 cp. 2 CO2 citazioni
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2Contratto di compravendita; trasferimento dei rischi in caso di consegna differita (art. 185 cpv. 1 CO)1 citazioni
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3DTF 52_II_3621 citazioni22/09/1926 · 1 citazioni
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4DTF 46_II_4571 citazioni01/01/1920 · 1 citazioni
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5Incoterms 19800 citazioni
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6Vendita di una cosa determinata nella specie, campo di applicazione delle disposizioni sulla garanzia per difetti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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HOR.2024.191 citazioni12/12/2025 · 1 citazioni de
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Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2024.191 citazioniHOR.2024.19· 02/12/2025 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.