Fatti
Il ricorrente, un cittadino algerino, è stato condannato per violazione della libertà di circolazione e ha subito una detenzione eccessiva di 27 giorni. La corte cantonale ha concesso un indennizzo di 935 fr. per danno morale, tenendo conto del costo della vita in Algeria, paese verso il quale il ricorrente doveva essere espulso. Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia penale contro questa decisione, contestando in particolare la considerazione del costo della vita in Algeria per fissare l'indennizzo.
I fatti della causa sono i seguenti: il ricorrente è stato arrestato e incarcerato legittimamente per violazione della libertà di circolazione, ma la sua detenzione ha superato la durata della pena pronunciata. La corte cantonale ha considerato che l'indennizzo doveva compensare una detenzione eccessiva di 27 giorni e ha ritenuto che il ricorrente, cittadino algerino, aveva fatto l'oggetto di due misure di espulsione entrate in vigore e era nell'obbligo di lasciare il territorio svizzero per tornare in Algeria.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione di sapere se la corte cantonale aveva violato il diritto federale tenendo conto del costo della vita in Algeria per fissare l'indennizzo per danno morale. Il Tribunale federale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, in principio non c'è luogo di prendere in considerazione le spese di mantenimento nel domicilio dell'avente diritto al momento della fissazione dell'indennizzo per danno morale, ma che eccezioni possono essere fatte quando il beneficiario domiciliato all'estero sarebbe eccessivamente avvantaggiato a causa delle condizioni economiche e sociali esistenti nel suo luogo di domicilio.
Il Tribunale federale ha considerato che, nel caso presente, la corte cantonale aveva potuto prendere in considerazione il costo della vita in Algeria per fissare l'indennizzo, poiché il ricorrente era soggetto a due misure di espulsione…