Art. 291 CP
Violazione del bando
1 Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La durata di questa pena non è computata in quella del bando.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione del bando, pena detentiva9 citazioni
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2Soggiorno illegale in Svizzera; principio "ne bis in idem"; principio della colpa4 citazioni
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31. Violazione del bando, art. 291 CP4 citazioni
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4DTF 71_IV_2192 citazioni28/09/1945 · 2 citazioni
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5Concorso tra violazione del bando e inosservanza del divieto di accedere a un dato territorio1 citazioni
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6DTF 70_IV_1741 citazioni01/01/1944 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni08/02/2006 · 3 citazioni de
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Detenzione amministrativa per espulsione1 citazioniAUS.2025.86· 28/07/2025 · 1 citazioni de
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1 citazioni08/09/2009 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.