Art. 291 CP

Violazione del bando

1 Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La durata di questa pena non è computata in quella del bando.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Violazione del bando, pena detentiva
    · 10/03/2021 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Soggiorno illegale in Svizzera; principio "ne bis in idem"; principio della colpa
    · 04/11/2008 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Violazione del bando, art. 291 CP
    · 28/11/1974 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 71_IV_219
    28/09/1945 · 2 citazioni
  5. 5
    Concorso tra violazione del bando e inosservanza del divieto di accedere a un dato territorio
    · 05/05/2021 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 70_IV_174
    01/01/1944 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 08/02/2006 · 3 citazioni de
  • Detenzione amministrativa per espulsione
    AUS.2025.86
    · 28/07/2025 · 1 citazioni de
  • 08/09/2009 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.