Fatti
D., nato nel 1956, si è annunciato presso l'assicurazione invalidità il 5 aprile 1995 invocando problemi di salute (in particolare dolori alla schiena, alla testa e alla gamba) esistenti dal 24 febbraio 1994. Dopo accertamenti medici e professionali, l'Ufficio AI di Berna ha respinto con decisione del 18 maggio 1998 il diritto a una rendita d'invalidità, per mancanza di invalidità che dia diritto a una rendita. Ha inoltre respinto la domanda di misure di riabilitazione professionale con decisione del 30 dicembre 1998. Il 24 agosto 1999, D., rappresentato da un avvocato, si è nuovamente annunciato per beneficiare di prestazioni. L'Ufficio AI ha quindi rifiutato di entrare nel merito il 22 agosto 2000, ritenendo che non fosse emerso alcun fatto nuovo. D. ha fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che l'Ufficio AI avrebbe dovuto, conformemente all'art. 87 cpv. 3 OAVS, impartire un termine appropriato all'assicurato per produrre i mezzi di prova annunciati, minacciandolo delle conseguenze della decadenza in caso di inosservanza. Il rapporto di dimissione abbreviato dell'ospedale Y. del 18 settembre 2000 relativo al ricovero dal 14 agosto al 15 settembre 2000 deve…