Fatti
La società A. AG (attrice) con sede a Dietikon importava e distribuiva in Svizzera dal dicembre 1990 i prodotti della società B. (convenuta) con sede a Copenaghen. Nel settembre 1995, la convenuta ha informato l'attrice che intendeva affidare l'importazione dei suoi prodotti alla società D. AG. L'attrice ha sostenuto che un contratto di distribuzione esclusiva non poteva essere risolto se non con un preavviso di sei mesi, cosa contestata dalla convenuta. L'attrice ha quindi citato in giudizio la convenuta dinanzi al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo per il risarcimento dei danni di 150'000 franchi svizzeri per la risoluzione anticipata del contratto.Legge
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla Convenzione di Bruxelles, quando una domanda giudiziale si basa su più obblighi contrattuali, il foro del luogo di esecuzione deve essere determinato separatamente per ciascun obbligo. Solo l'obbligo caratteristico della pretesa invocata dal richiedente deve essere preso in considerazione per determinare il foro competente.
Nel caso di specie, l'attrice basa la sua domanda esclusivamente sulla violazione dell'obbligo di distribuzione da parte della convenuta. Il DTF ritiene pertanto che non sia necessario pronunciarsi separatamente sull'obbligo di…