Fatti
[A.], [B.], [C.] e [D.] sono stati condannati dal tribunale penale del Cantone di Turgovia per atti relativi ad aborti illegali. I condannati hanno presentato un ricorso in nullità, chiedendo l'annullamento della sentenza a causa della mancata applicazione dell'art. 64 ultimo cpv. CP e, nel caso di [A.], dell'art. 100 n. 1 cpv. 2 CP.
[A.] si è fatta abortire alla fine di agosto o settembre 1959, quando non aveva ancora 19 anni, da una abortista a Kreuzlingen. [B.] si è sottoposta a un intervento nell'agosto 1959 che ha comportato l'espulsione di un feto di due mesi. [C.] aveva messo [B.] in contatto con l'abortista. [D.] si è fatto iniettare una soluzione di sapone nell'utero nell'agosto 1959, senza che vi fosse un aborto.
Legge
Il Tribunale di cassazione respinge il ricorso in nullità.
Per quanto riguarda l'art. 64 ultimo cpv. CP, il Tribunale ritiene che il termine di prescrizione abbreviato di due anni previsto per i reati di aborto (artt. 118 e 119 n. 1 CP) non consenta di considerare che sia trascorso "un tempo relativamente lungo" ai sensi di questa disposizione, contrariamente a quanto richiesto per un'attenuazione della pena.
Per quanto riguarda l'art. 100 n. 1 cpv. 2 CP, il…