Art. 118 CP

1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 cpv. 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 70_IV_9
    01/01/1944 · 2 citazioni
  2. 2
    DTF 76_IV_153
    15/09/1950 · 1 citazioni
  3. 3
    DTF 75_IV_4
    01/01/1949 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 69_IV_203
    12/11/1943 · 1 citazioni
  5. 5
    Legittimazione ricorsuale del genitore in caso di abbandono del procedimento per interruzione punibile della gravidanza
    · 26/06/2024 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 20/02/1963 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/04/2004 · 2 citazioni de
  • Menschenhandel, Förderung der Prostitution etc.
    STBER.2023.53
    · 20/12/2022 · 1 citazioni de
  • · 02/07/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.