Art. 118 CP
1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 cpv. 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 70_IV_92 citazioni01/01/1944 · 2 citazioni
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2DTF 76_IV_1531 citazioni15/09/1950 · 1 citazioni
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3DTF 75_IV_41 citazioni01/01/1949 · 1 citazioni
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4DTF 69_IV_2031 citazioni12/11/1943 · 1 citazioni
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5Legittimazione ricorsuale del genitore in caso di abbandono del procedimento per interruzione punibile della gravidanza0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni27/04/2004 · 2 citazioni de
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Menschenhandel, Förderung der Prostitution etc.1 citazioniSTBER.2023.53· 20/12/2022 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.