Fatti

Parti: A. (ricorrente), B. (persona accusata), Ministero pubblico del Canton Friburgo

Tribunali: Tribunale cantonale di Friburgo, Tribunale federale (II. sezione penale)

Data: 26 giugno 2024

Fatti: A. ha sporto denuncia penale contro la sua ex fidanzata B. il 20 settembre 2022, tra l'altro per aborto illegale (art. 118 cpv. 3 CP). Il 12 aprile 2023 si è costituito come parte civile. Il Ministero pubblico del Canton Friburgo ha archiviato il procedimento penale contro B. con ordinanza del 17 agosto 2023 e ha rinviato la causa civile alla via civile. Il Tribunale cantonale di Friburgo non ha dato seguito al ricorso presentato da A. contro l'ordinanza di archiviazione, per quanto riguarda l'archiviazione del procedimento per aborto illegale. A. ha chiesto al Tribunale federale, con un ricorso in materia penale, di annullare la decisione sul ricorso riguardante il mancato esame e di ordinare al Ministero pubblico di riaprire il procedimento penale riguardante l'aborto illegale e di portarlo dinanzi all'accusa.

Legge

Il ricorrente lamenta che il giudice precedente gli abbia erroneamente negato la qualità di parte riguardo all'aborto illegale. In quanto padre del "feto ucciso" egli deve essere considerato come "vittima" ai sensi dell'art. 115 CPP e, per questo motivo, è già legittimato a presentare ricorso contro l'archiviazione del procedimento penale per aborto illegale. La sua legittimazione a ricorrere deriva anche dall'art. 116 cpv. 2 CPP.

La persona lesa può far valere come parte civile pretese civili derivanti dal reato in modo adesivo nel procedimento penale (art. 122 cpv. 1 CPP). Lo stesso diritto spetta anche ai parenti della vittima, nella misura in cui essi fanno valere pretese civili proprie nei confronti della persona accusata (art. 122 cpv. 2 CPP). È lesa la persona che è stata direttamente lesa nei suoi diritti dalla commissione del reato, cioè colui che è titolare del bene giuridico protetto o almeno co-protetto dalla norma penale violata (art. 115 cpv. 1 CPP). Come titolari del bene giuridico possono essere considerate persone in senso giuridico, cioè persone fisiche e giuridiche.

Si considera vittima la persona lesa che è stata direttamente compromessa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica dalla commissione del reato (art. 116 cpv. 1 CPP). Se i parenti di una vittima fanno valere pretese civili, essi hanno gli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 CPP). Si considerano parenti della vittima il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le persone che le stanno in modo simile vicine (art. 116 cpv. 2 CPP).

Secondo l'art. 118 cpv. 3 CP, la donna che interrompe la gravidanza dopo la dodicesima settimana dal inizio dell'ultima mestruazione, la fa interrompere o vi partecipa in altro modo, senza che siano soddisfatte le condizioni dell'art. 119 cpv. 1, è punita con la reclusione fino a tre anni o con l'ammenda. Secondo l'art. 119 cpv. 1 CP, l'interruzione della gravidanza è punibile se, secondo il giudizio medico, è necessaria per evitare alla donna incinta un grave danno fisico o una grave situazione di angoscia psichica. Il pericolo deve essere tanto maggiore quanto più avanzata è la gravidanza. Il bene giuridico protetto dall'art. 118 cpv. 3 CP è la vita umana durante la gravidanza. Sono compresi in linea di principio tutti gli embrioni e i feti fino alla nascita, anche quelli non vitali.

L'ordinamento giuridico determina chi è persona. Secondo la concezione legale del codice…