Art. 116 CPP
Definizioni
1 La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.
2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della vittima di rimborsare i costi del gratuito patrocinio in caso di miglioramento delle sue condizioni economiche27 citazioni
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2Qualità di accusatore privato di una persona giuridica (in seguito a successione in diritto dopo fusione)10 citazioni
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3Decreto di abbandono parziale; principio "ne bis in idem"; completamento dell'accusa dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale7 citazioni
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4Legittimazione ricorsuale del genitore in caso di abbandono del procedimento per interruzione punibile della gravidanza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einstellung (aussergewöhnlicher Todesfall)10 citazioni
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Einstellung (aussergewöhnlicher Todesfall)8 citazioni
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Einstellungsverfügung, Parteistellung (Urkundenfälschung)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.