Fatti

Il ricorrente X., nato nel 1902, era dal 1933 direttore di ufficio postale in un villaggio. A seguito di un'inchiesta amministrativa condotta nell'autunno 1963, è stato constatato che aveva commesso atti punibili nell'esercizio delle sue funzioni. Nel novembre 1963, è stato temporaneamente trasferito a Basilea e ivi impiegato come funzionario in uniforme, con mantenimento del suo trattamento di direttore di ufficio postale, ridotto in funzione del suo nuovo orario di lavoro. Il 10 febbraio 1964, la Direzione generale delle PTT ha ordinato la sua sospensione provvisoria dalle funzioni di direttore di ufficio postale e ha deciso che sarebbe stato temporaneamente impiegato a Basilea come ausiliario in uniforme, con riduzione del suo trattamento all'importo massimo della 22a classe di trattamento. Il 21 dicembre 1964, la Direzione di circondario postale di Basilea ha informato il ricorrente che non sarebbe stato rieletto come direttore di ufficio postale per il nuovo mandato a decorrere dal 1° aprile 1965.

Legge

Ai sensi dell'art. 14, cpv. 4, dello statuto della cassa di assicurazione, quando il trattamento è ridotto a causa di cambiamenti nei compiti di servizio, l'assicurato può, con il consenso dell'autorità di nomina, rimanere assicurato sulla base dell'antico trattamento assicurato. Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non abbia chiesto il mantenimento dell'antico trattamento assicurato entro il termine di 3 mesi, la Direzione generale delle PTT ha tuttavia continuato a versare i contributi sulla base dell'antico trattamento assicurato…