Fatti
In questa causa, la questione centrale era se le prestazioni di assistenza sociale erogate dal Comune di [Y.] alla ricorrente potessero essere considerate "anticipi concessi in attesa della concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità" ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LAI e dell'art. 85bis OAI, consentendo così il pagamento della successiva rendita d'invalidità direttamente al Comune. I fatti sono i seguenti: - La ricorrente ha beneficiato di prestazioni di assistenza sociale dal Comune di [Y.] tra il 1° gennaio 1999 e il 30 aprile 2001. - Successivamente, ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità il 7 gennaio 2000. - Quando la rendita d'invalidità è stata concessa, l'importo di 16'530 CHF è stato versato direttamente al Comune di [Y.] per essere imputato sulle prestazioni di assistenza sociale da esso erogate. La ricorrente ha contestato questo pagamento diretto al Comune, sostenendo che le prestazioni di assistenza sociale non erano state accordate "in attesa della concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità" come richiesto dalle disposizioni di legge.Legge
Il Tribunale federale ha respinto l'argomentazione della ricorrente. Ha ritenuto che, per il coordinamento delle prestazioni tra assistenza sociale e assicurazione invalidità, il criterio determinante è il fatto che prestazioni di entrambi i regimi siano state erogate oggettivamente per lo stesso periodo e che siano soddisfatte le altre condizioni di cui all'art. 85bis OAI relative al pagamento a terzi. Non è invece necessario che le prestazioni di assistenza sociale siano state accordate con la consapevolezza di una domanda pendente o futura presso l'assicurazione invalidità. Il…