Fatti

Il 9 dicembre 1983, un mandato di arresto è stato emesso dal Giudice istruttore n. 9 di Valence (Spagna) contro il cittadino italiano [S.], accusato di brigantaggio. Il 13 dicembre 1983, l'Ufficio federale di polizia (OFI) ha ordinato l'arresto di [S.], che si trovava già in detenzione preventiva nel cantone di Ginevra per altri reati. Il 19 dicembre 1983, [S.] ha presentato ricorso alla Camera di accusa contro il mandato di arresto, chiedendo un termine per produrre la prova che si trovava in Italia al momento dei fatti contestati in Spagna.

Le parti coinvolte sono

  • [S.], il ricorrente
  • La Camera di accusa, l'autorità di ricorso
  • L'Ufficio federale di polizia (OFI), l'autorità che ha ordinato l'arresto
  • Il Giudice istruttore n. 9 di Valence (Spagna), l'autorità che ha emesso il mandato di arresto

Legge

La Camera di accusa ha considerato che il mandato di arresto ai fini di estradizione non produce effetti fintanto che la persona perseguita è detenuta per le esigenze di un'istruttoria o l'esecuzione di una sentenza, conformemente all'art. 49 AIMP. Pertanto, il ricorrente non è fondato ad attaccare il mandato di arresto in questione, poiché non produce effetto attualmente.

Inoltre, la Camera di accusa ha stimato che gli argomenti del ricorrente sono privi di pertinenza, poiché non può essere rinunciato al mandato di arresto se non può essere fornito un alibi senza indugio, conformemente all'art. 47 al. 1 lett. b AIMP. La semplice affermazione dell'alibi e l'annuncio di prove future non soddisfano affatto a questa…