Art. 53 AIMP

Verifica dell’alibi

1 Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l’UFG procede ai chiarimenti necessari.
2 Nei casi palesi, l’estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Estradizione alla Germania; prova dell'alibi, art. 53 AIMP; art. 3 CEDU
    · 03/07/1997 · 97 citazioni Riassunto
  2. 2
    Estradizione al Kazakistan; art. 3 CEDU e art. 6 CEDU; art. 14 Patto ONU II; art. 2 lett. a AIMP, art. 35 AIMP, art. 53 AIMP e 80p AIMP
    · 12/09/1997 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 47 cpv. 1 lett. b, art. 53 AIMP
    · 22/12/1983 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.