Fatti
La signora S., nata nel 1915 e coniugata, aveva il suo domicilio nel Cantone del Vallese. Nel luglio 2010 è entrata in un centro per anziani nel Cantone di San Gallo e vi si è iscritta il 6 dicembre 2010. Il 31 dicembre 2010 ha richiesto il finanziamento dell'assistenza. È sorta una controversia tra l'istituto di assicurazione sociale del Cantone di San Gallo e la cassa di compensazione del Cantone del Vallese in merito alla competenza per l'assunzione dei costi. L'istituto di assicurazione sociale del Cantone di San Gallo ha negato la sua competenza e non ha accolto la richiesta.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che per le controversie successive al verificarsi di un caso di prestazione, in cui sono contestate anche prestazioni del diritto delle assicurazioni sociali, come il finanziamento residuo cantonale dei costi di assistenza, è competente la II. Sezione di diritto sociale del Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha rilevato che il finanziamento residuo dei costi di assistenza non è escluso dall'ambito di applicazione della Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), né sono evidenti motivi per cui il diritto procedurale della LPGA non dovrebbe essere adatto per la valutazione delle rivendicazioni ai sensi dell'art. 25a cpv. 5 LAMal. In particolare, a causa del stretto legame con le prestazioni…