Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso contro la commissione di ricorso in materia di imposta per la difesa nazionale del Cantone di Zurigo. La questione principale è se la ricezione di azioni gratuite sia soggetta a imposta ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD.

Il DTF conferma la sua costante giurisprudenza secondo cui la distribuzione di azioni gratuite costituisce una prestazione apprezzabile in denaro che deve essere tassata come reddito da partecipazioni ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD, anche per le persone fisiche non soggette all'obbligo di tenuta dei libri contabili.

Legge

In primo luogo, il DTF rileva che l'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD, nella sua versione originale e soprattutto in quella ampliata dalla decisione del Consiglio federale del 31 ottobre 1944, si ispira alle disposizioni della legislazione federale sui diritti di bollo, in particolare all'art. 5 cpv. 2 della legge sui diritti di bollo. Questa estensione mirava a chiarire che tutte le prestazioni apprezzabili in denaro della società o della cooperativa a favore dei titolari di diritti di partecipazione, che erano allora soggette al diritto di bollo sui coupon e all'imposta preventiva, dovevano essere tassate anche ai fini dell'imposta per la difesa nazionale sul reddito.

Inoltre, il DTF respinge gli argomenti del ricorrente secondo cui questa giurisprudenza sarebbe incompatibile con la decisione sull'imposta per la difesa nazionale e porterebbe a risultati scioccanti. Ritiene infatti che l'attribuzione di azioni gratuite costituisca effettivamente una prestazione apprezzabile in denaro, poiché la società mette a disposizione degli azionisti, prelevando dai suoi utili accumulati, i mezzi necessari per liberare le nuove azioni, che vengono così trasferite a…