Art. 21 LIFD

1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
  1. a. i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
  2. b. il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
  3. c. i proventi da contratti di superficie;
  4. d. i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2 Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Valore locativo; deduzione per sottoutilizzo
    · 07/07/2009 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Imposta federale diretta; reddito di persone fisiche
    · 11/12/1996 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Parità di trattamento nella determinazione del valore locativo delle abitazioni e del valore imponibile della sostanza; art. 4 Cost.; legge sull'armonizzazione delle imposte dirette; § 21 e 39 della legge tributaria zur…
    · 20/03/1998 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    Conseguenze fiscali di un negozio giuridico misto che ha quale oggetto la rinuncia, in cambio di denaro, ad una servitù di divieto di costruzione iscritta a registro fondiario ed il ritiro, in cambio di denaro, di un ri…
    · 03/06/2013 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 16 segg., art. 21 cpv. 1 lett. d LIFD: obbligo di contribuire nel caso di concessione a terzi di un diritto di sfruttare una cava
    · 20/10/1999 · 11 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 19/02/2020 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.