Art. 21 LIFD
1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
- a. i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
- b. il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- c. i proventi da contratti di superficie;
- d. i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2 Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Valore locativo; deduzione per sottoutilizzo22 citazioni
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2Imposta federale diretta; reddito di persone fisiche21 citazioni
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3Parità di trattamento nella determinazione del valore locativo delle abitazioni e del valore imponibile della sostanza; art. 4 Cost.; legge sull'armonizzazione delle imposte dirette; § 21 e 39 della legge tributaria zur…16 citazioni
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4Conseguenze fiscali di un negozio giuridico misto che ha quale oggetto la rinuncia, in cambio di denaro, ad una servitù di divieto di costruzione iscritta a registro fondiario ed il ritiro, in cambio di denaro, di un ri…11 citazioni
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5Art. 16 segg., art. 21 cpv. 1 lett. d LIFD: obbligo di contribuire nel caso di concessione a terzi di un diritto di sfruttare una cava11 citazioni
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67 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn, Steuerperiode 201323 citazioni
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Staatssteuer 201020 citazioni
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Direkte Bundessteuer 200015 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.