Fatti
E. (nata nel 1965) lavorava a tempo parziale (60% di un impiego a tempo pieno) a gennaio 1999 presso la scuola X con uno stipendio mensile di 2'690 CHF. Aveva anche un reddito di 175 CHF presso la società Y AG. Secondo il conteggio del 1° febbraio 1999, la cassa di disoccupazione ha constatato che E. non aveva diritto a indennità di disoccupazione sotto forma di pagamenti compensativi per gennaio 1999, poiché il suo reddito totale di 2'865 CHF superava il salario assicurato di 3'482 CHF. E. ha fatto ricorso contro questa decisione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso e rinviato il caso alla cassa affinché ricalcolasse il diritto ai pagamenti compensativi per gennaio 1999. Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) ha quindi fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che, per esaminare il diritto alle indennità compensative ai sensi dell'art. 24 LADI, i redditi provenienti da più attività svolte a tempo parziale devono essere cumulati. Solo il reddito totale della persona assicurata, confrontato con l'indennità…