Fatti
Il sig. A., nato nel 1977, ha lavorato come operatore di macchine per la V. AG dal 1° ottobre 2004. A seguito di un infortunio sul lavoro del 17 gennaio 2006, non è più stato in grado di svolgere tale attività, motivo per cui la società ha risolto il rapporto di lavoro con licenziamento al 31 ottobre 2006. Il sig. A. si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione per la mediazione del lavoro il 14 agosto 2007 e ha dichiarato di essere disposto e in grado di lavorare a tempo parziale, al massimo in misura di un impiego al 50%. La Cassa cantonale di disoccupazione di San Gallo ha corrisposto indennità giornaliere sulla base di una perdita di lavoro computabile del 50%. Il 28 febbraio 2008, il sig. A. ha comunicato che sarebbe stato escluso dalla sua assicurazione giornaliera di malattia a partire dal 17 marzo 2008 e ha chiesto l'adeguamento delle indennità giornaliere di disoccupazione. Il Centro regionale di mediazione del lavoro di Sargans (RAV) ha quindi deciso il 24 aprile 2008 che la perdita di lavoro computabile ammontava ancora al 50%. Il sig. A. ha presentato ricorso contro questa decisione.Legge
Ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l'art. 15 cpv. 3 OADI, una persona disabile che si è annunciata all'assicurazione invalidità è considerata idonea al collocamento fino alla decisione dell'assicurazione invalidità. In questo periodo, l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate per evitare lacune di indennizzo. Ciò significa che il sig. A. ha diritto a un'indennità di disoccupazione completa fintanto che cerca un impiego nell'ambito della capacità lavorativa attestata dal medico e sia disposto ad accettare un nuovo impiego con un corrispondente grado di occupazione. Una riduzione delle indennità giornaliere di disoccupazione sarebbe giustificata solo se il sig. A. fosse manifestamente inidoneo al collocamento, il che qui non è il caso.
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