Fatti

Il 16 maggio e il 23 giugno 1995, il giudice istruttore di Ginevra ha ordinato perquisizioni e sequestri di documenti presso istituti bancari di Zurigo nell'ambito di un'inchiesta penale nei confronti di D. Il 6 dicembre 1995, la Camera d'accusa del Cantone di Ginevra ha respinto i ricorsi di [D.] contro tali ordinanze. [D.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, invocando la violazione dell'art. 355 cpv. 2 CP e della prevalenza del diritto federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che l'art. 4 del concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale, che consente a un'autorità giudiziaria di compiere atti procedurali direttamente in un altro Cantone applicando la propria legge di procedura, non viola l'art. 355 cpv. 2 CP né il principio della prevalenza del diritto federale.

Infatti, gli art. 352 segg. CP contengono norme minime volte a facilitare l'applicazione del diritto penale materiale sull'intero territorio svizzero. Tuttavia, i Cantoni rimangono liberi, nel loro ambito di competenza in materia di procedura penale (art. 64bis cpv. 2 Cost.), di adottare norme più favorevoli all'applicazione uniforme del diritto federale. Pertanto, l'art. 4 del concordato, che consente di superare gli inconvenienti legati a…