Fatti
L'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti del distretto di Delémont ha venduto all'asta pubblica due immobili siti a Delémont, che sono stati aggiudicati a [D.] per i prezzi rispettivi di 3'100'000 fr. e 2'600'000 fr. [D.] ha presentato un reclamo chiedendo l'annullamento della vendita all'asta, sostenendo di essere stato vittima di inganno e dolo da parte del funzionario dell'ufficio in merito al rendimento locativo degli immobili. L'Autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti del Canton Giura ha respinto il reclamo, e il ricorso di [D.] è stato anch'esso respinto dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale.Legge
Secondo l'art. 234 cpv. 1 CO, salvo i casi di promesse formali o di dolo commesso nei confronti degli offerenti, non vi è luogo a garanzia nelle aste forzate. Le condizioni di vendita di un immobile devono richiamare espressamente questa esclusione di garanzia (art. 45 cpv. 1 lett. g ORI).
L'autorità cantonale ha constatato che le condizioni di vendita escludevano qualsiasi garanzia e che il funzionario aveva espressamente dichiarato di non poter "dare alcuna garanzia di rendimento per il futuro". Non vi erano quindi promesse formali, né inganno sul rendimento. Inoltre, il ricorrente, esperto in materia immobiliare, aveva posto domande solo in relazione a uno dei due immobili, e la risposta…