Art. 234 CO

1 Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.
2 Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge.
3 Nella vendita per incanto pubblico volontario l’alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell’incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all’obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vendita per incanto pubblico volontario; esclusione della garanzia per i difetti (art. 234 cpv. 3 CO)
    · 21/11/1996 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 18/11/1994 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Realizzazione di un immobile nel fallimento
    · 27/03/1969 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 43_III_363
    01/01/1917 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 42_II_219
    01/01/1916 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 40_III_403
    29/10/1914 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Willensmangel
    · 05/07/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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