Art. 234 CO
1 Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.
2 Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge.
3 Nella vendita per incanto pubblico volontario l’alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell’incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all’obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita per incanto pubblico volontario; esclusione della garanzia per i difetti (art. 234 cpv. 3 CO)2 citazioni
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2Art. 234 cpv. 1 CO e art. 45 cpv. 1 lett. g RFF (RS 281.42)1 citazioni
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3Realizzazione di un immobile nel fallimento0 citazioni
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4DTF 43_III_3630 citazioni01/01/1917 · 0 citazioni
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5DTF 42_II_2190 citazioni01/01/1916 · 0 citazioni
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6DTF 40_III_4030 citazioni29/10/1914 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Willensmangel1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.