Fatti

La società A. si è opposta alla decisione del Tribunale amministrativo federale, secondo la quale Swissmedic deve concedere al ricorrente B. l'accesso a determinati dati personali degli esperti aziendali trasmessi a Swissmedic nell'ambito della procedura di autorizzazione per il farmaco C. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha ordinato a Swissmedic di sentire gli esperti aziendali interessati prima di decidere sull'accesso ai loro dati personali.

Legge

Il Tribunale federale afferma che esiste in linea di principio un interesse pubblico alla trasparenza della procedura di autorizzazione dei farmaci, in quanto essa serve alla tutela della salute pubblica. Le relazioni degli esperti aziendali allegate alla domanda di autorizzazione costituiscono una parte importante della documentazione della domanda, in quanto contengono una valutazione obiettiva e critica dell'efficacia, della sicurezza e del rapporto rischio-beneficio del preparato. Pertanto, esiste un interesse comprensibile del pubblico a conoscere da chi viene svolta questa funzione.

L'interesse privato degli esperti aziendali alla tutela della loro sfera privata e all'autodeterminazione informativa non è particolarmente rilevante. I possibili svantaggi per gli esperti aziendali, come una copertura mediatica negativa o il reclutamento, invocati dalla ricorrente, sembrano piuttosto ipotetici e trascurabili.

Tuttavia, il…