Fatti

[A.] lavorava presso la società C. AG ed era assicurata per la previdenza professionale presso la Cassa pensioni B. Nell'aprile 2002 le è stato licenziato, ma il rapporto di lavoro è stato prorogato fino alla fine di agosto 2003 a causa di gravidanza e parto. L'ufficio AI ha concesso ad [A.] una rendita AI parziale a decorrere dal 1° aprile 2001. La Cassa pensioni [B.] ha erogato prestazioni di invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003. Nel marzo 2008, l'ufficio AI ha sospeso la rendita in quanto il grado di invalidità era sceso solo al 10%. Di conseguenza, la Cassa pensioni [B.] ha cessato le sue prestazioni. [A.] ha intentato una causa contro la Cassa pensioni [B.] per l'erogazione di prestazioni di invalidità.

Legge

La decisione del Tribunale federale stabilisce che il cambiamento di status assicurativo nell'AI (da completamente invalido a parzialmente invalido) o la modifica del metodo di valutazione dell'invalidità (da confronto di reddito a metodo misto) non hanno in linea di principio alcuna rilevanza per la rendita di invalidità in corso della previdenza professionale. Una modifica del presumibile grado di occupazione in caso di buona salute comporta un diverso grado di invalidità, ma è irrilevante per il diritto alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale. Ciò che conta è solo se e in quale misura…