Fatti

Quattro debitori avevano ceduto i loro crediti salariali alla società Kellfina Kellwa Finanz AG a garanzia di prestiti. Dopo che i debitori non avevano più rispettato i loro obblighi di rimborso, il creditore ha notificato le cessioni salariali ai rispettivi datori di lavoro. Nel frattempo, altri creditori avevano pignorато gli stessi debitori, il che aveva portato a pignoramenti salariali. L'ufficio esecuzioni di Basilea Città ha quindi fissato nuove quote di pignoramento tenendo conto delle precedenti quote di cessione salariale di Kellfina Kellwa Finanz AG. Con lettera del 13 giugno 1991, l'ufficio esecuzioni ha informato i datori di lavoro che, in conformità al nuovo art. 325 CO entrato in vigore il 1° luglio 1991, le cessioni salariali erano diventate nulle e non potevano più essere prese in considerazione. Ha fissato una nuova quota di pignoramento salariale aumentata dell'importo della quota di cessione salariale e ha chiesto ai destinatari di versargli tale importo maggiorato a partire dalla detrazione del salario di luglio. Una copia delle lettere è stata inviata a Kellfina Kellwa Finanz AG, che ha protestato presso i datori di lavoro interessati. Con decisioni dell'8 luglio 1991, l'ufficio esecuzioni di Basilea Città ha confermato a Kellfina Kellwa Finanz AG che manteneva la sua posizione secondo la quale l'intera quota pignorabile doveva ora essere versata all'ufficio a favore dei creditori procedenti.

Legge

1. La questione intertemporale che si pone è se il salario maturato dopo il 1° luglio 1991 sia anch'esso soggetto al divieto di cessione del salario, nonostante la dichiarazione di cessione sia stata fatta prima di tale data.

2. a) L'autorità di vigilanza dell'ufficio esecuzioni e fallimenti del Cantone di Basilea Città ha giustamente ritenuto che il legislatore non avesse previsto una regolamentazione transitoria in occasione della revisione dell'art. 325 CO e che, di conseguenza, dovessero essere applicate le disposizioni del titolo finale del CC, in particolare gli artt. 1-4. Ha ritenuto che in questo caso si applicasse l'art. 3 del titolo finale, secondo il quale i rapporti giuridici il cui contenuto è determinato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti devono essere giudicati secondo il nuovo diritto, anche se sono stati stabiliti prima della sua entrata in vigore. Ha ritenuto che l'interesse pubblico prevalesse sulla tutela del legittimo affidamento.

b) Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola l'art. 3 del titolo finale, che deve essere interpretato in conformità alla garanzia della proprietà. Essa ritiene che l'interesse pubblico sia stato sopravvalutato rispetto al diritto alla tutela del legittimo affidamento.

3. a) Gli argomenti della ricorrente relativi alla tutela del legittimo…