Fatti
Il caso riguarda una beneficiaria di prestazioni complementari AVS che ha percepito importi indebiti per un certo periodo. La cassa di compensazione del Cantone di Lucerna ha chiesto il rimborso della differenza tra le prestazioni effettivamente versate e quelle cui aveva legalmente diritto, tenendo conto dei redditi in natura (vitto e alloggio) di cui beneficiava. Il tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna ha annullato questa decisione di restituzione, ritenendo che non si trattasse di una violazione dell'obbligo di informare, ma di una decisione iniziale errata. La cassa di compensazione ha quindi fatto ricorso al DTFA.Legge
Il DTFA ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la revisione di una decisione formalmente passata in giudicato: la decisione iniziale del 25 luglio 1977 era manifestamente errata nel non tenere conto degli importanti redditi in natura, e la sua rettifica riveste un'importanza sostanziale vista l'entità dell'importo indebitamente versato (5'509 franchi).
Per quanto riguarda la buona fede dell'assicurata, il DTFA…