Fatti

Nel fallimento di X., la Banca Y. ha ottenuto un atto di carenza di beni per un importo di 197'715.65 franchi. In base a questo atto di carenza di beni, la Banca ha avviato una procedura esecutiva presso l'Ufficio delle esecuzioni di Basilea Città, a seguito della quale X. ha fatto opposizione. Il 26 agosto 2008, il Tribunale civile di Basilea Città ha constatato che X. era tornata in una situazione patrimoniale migliore per un importo di 13'400 franchi nell'ambito di questa procedura esecutiva e ha respinto l'opposizione per tale importo. In base a questa sentenza, la Banca ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione forzata per 13'400 franchi.

Il 26 febbraio 2009, l'Ufficio delle esecuzioni ha proceduto al pignoramento dei redditi di X. nell'ambito di questa procedura esecutiva, fissando il minimo vitale del debitore a 4'553 franchi e pignorando la parte del suo reddito eccedente tale importo, ossia 3'140 franchi al mese.

X. ha presentato un reclamo contro questo pignoramento, chiedendo che l'importo pignorato sul suo salario fosse limitato a 1'116 franchi al mese, sostenendo che il pignoramento dell'importo di 13'400 franchi accertato come nuovo patrimonio dovrebbe essere ripartito sull'anno di pignoramento del salario. L'autorità di vigilanza sull'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti di Basilea Città ha respinto questo reclamo.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il pignoramento effettuato nell'ambito della procedura esecutiva basata sull'atto di carenza di beni del fallimento non debba essere trattato in modo diverso da un pignoramento effettuato per un altro credito. Quando il giudice ha accertato l'esistenza di un nuovo patrimonio, il debitore deve farvi fronte con tutti i suoi beni, e l'Ufficio delle esecuzioni deve procedere al pignoramento conformemente agli art. 92 ss LEF, senza che vi siano ulteriori regole da applicare.

Sebbene la dottrina critichi il fatto che la semplice limitazione dell'esigibilità dei crediti…