Fatti
In una convenzione sotto forma privata del 22 novembre 1993, omologata il 17 dicembre dello stesso anno dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, il sig. M. ha riconosciuto di dover corrispondere alla moglie, la sig.ra M., una pensione mensile di 15'000 franchi per il mantenimento della moglie e dei loro due figli maggiorenni, N. e A. Il 31 marzo 1995, la moglie ha accettato di ricevere solo un importo mensile di 10'000 franchi per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1995. Il 16 ottobre 1996, la sig.ra M. ha fatto notificare al sig. M. un precetto di pagamento degli assegni di mantenimento dovuti per i mesi da ottobre 1995 a ottobre 1996. Il sig. M. ha fatto opposizione a questo pignoramento, che è stato definitivamente revocato dal Presidente del Tribunale distrettuale di Nyon. Su ricorso del sig. M., la Corte delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale vodese ha riformato questa decisione mantenendo l'opposizione al precetto di pagamento. La sig.ra M. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Secondo il Tribunale federale, in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF, il giudice può ammettere solo i mezzi di difesa, strettamente limitati, che il debitore prova mediante titolo. In caso di estinzione parziale del debito, la revoca definitiva non può essere rifiutata per la parte estinta del debito se il debitore stabilisce mediante titolo la causa dell'estinzione parziale e l'importo corrispondente, in difetto di che la revoca definitiva deve essere pronunciata per l'intero del debito.
Nel caso di specie, il debitore ha effettivamente stabilito che il suo debito di mantenimento si è estinto nei confronti della figlia N., ma non ha né allegato né provato in quale misura il suo debito è estinto. Il titolo di revoca prodotto non consente nemmeno di determinare tale importo. Avendo così fallito…