Fatti

La richiedente, nata nel 1967, ha beneficiato di una rendita AI integrale a partire dal 1° settembre 2003. Questa rendita è stata soppressa il 29 ottobre 2012 sulla base di una perizia psichiatrica. La richiedente ha successivamente presentato una nuova domanda di rendita che è stata parzialmente accolta, con l'attribuzione di una rendita AI di un quarto a partire dal 1° dicembre 2013. La richiedente ha contestato questa decisione, chiedendo una rendita più elevata. Il tribunale cantonale ha respinto questo ricorso, basandosi sull'Indagine svizzera sulla struttura salariale (ESS) 2012 per determinare il reddito ipotetico senza invalidità e il reddito da invalidità.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'utilizzo dell'ESS 2012 sia in linea di principio ammissibile per la determinazione dei redditi di confronto nell'ambito di una prima valutazione dell'invalidità, di una nuova domanda dopo un rifiuto o una soppressione della rendita, nonché in una procedura di revisione (con nascita del diritto alla rendita o modifica della rendita in corso nel 2012 o successivamente). Tuttavia, le rendite AI in corso assegnate sulla base delle edizioni precedenti al 2012 dell'ESS non possono essere revisionate al solo motivo dell'applicazione dei…