Fatti

Nell'ambito del procedimento di divorzio tra Y. (attore) e Z. (convenuta), il Tribunale superiore (Sezione civile I) del Cantone di Zurigo ha emesso il 29 novembre 2002 una sentenza di appello che prevede in particolare: - Il pagamento da parte dell'attore alla convenuta di un'indennità ai sensi dell'art. 124 CC sotto forma di una rendita mensile di 1'000 CHF, pagabile fino a febbraio 2004 e successivamente direttamente alla convenuta. - Il pagamento da parte dell'attore alla convenuta di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 125 CC di 700 CHF al mese. - Il pagamento da parte dell'attore di un'indennità compensativa del regime matrimoniale di 40'531.20 CHF. Il Tribunale federale ha respinto l'appello della convenuta, nella misura in cui non era diventato privo di oggetto.

Legge

4. Il punto centrale della controversia riguarda il diritto della convenuta a un'indennità a titolo di previdenza professionale. Quando il caso di previdenza si è già verificato per uno dei coniugi, deve essere versata un'indennità equa in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 CC. Dato che l'attore disponeva solo di una rendita come unico attivo, il Tribunale ha ritenuto che un'indennità sotto forma di rendita fosse appropriata, piuttosto che un pagamento in capitale. Questa rendita è stata fissata in modo da tenere conto delle concrete esigenze previdenziali dei due coniugi, e non sulla base dei principi dell'art. 122 CC (ripartizione per metà di un avere previdenziale ipotetico). Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la rendita dovesse essere strutturata in modo da essere incessibile e intrasferibile, sia attivamente che passivamente, affinché non rientrasse nell'eredità…