Fatti

In questo caso, la ricorrente, una persona senza attività lucrativa, ha contestato l'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) mentre suo marito, che esercita un'attività lucrativa, beneficia di una rendita di vecchiaia. La Cassa di compensazione del Cantone di Soletta e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta hanno respinto la richiesta della ricorrente. Questa ha quindi adito il DTF.

Legge

Il DTF ha ritenuto che, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, i contributi propri di una persona senza attività lucrativa sono considerati pagati quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa ha pagato contributi di almeno il doppio dell'importo minimo (324 franchi). Tuttavia, questa interpretazione non tiene conto del fatto che, conformemente all'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS, i redditi soggetti a contribuzione percepiti dal coniuge beneficiario della rendita di vecchiaia non sono soggetti a ripartizione e imputazione reciproca per metà ("splitting"). Se i contributi della persona senza attività lucrativa fossero considerati pagati, le sarebbero sì attribuiti gli anni corrispondenti come anni di contribuzione ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS. Tuttavia, non le potrebbe essere accreditato alcun reddito professionale che dia diritto a pensione attraverso lo splitting del reddito realizzato dall'altro coniuge, conformemente all'art. 29quater lett. a LAVS. Ciò non corrisponderebbe all'obiettivo perseguito con l'introduzione dello…