Fatti

Il Sig. M. era dipendente delle Ferrovie federali svizzere (CFF). Il 27 dicembre 1999, è stato vittima di un infortunio professionale preso in carico dalla Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Con decisione dell'11 marzo 2003, la LAINF gli ha assegnato una rendita d'invalidità a partire dal 1° novembre 2001, basata su un grado d'invalidità del 31%. Le CFF hanno presentato opposizione a tale decisione, concludendo per il versamento di una rendita del 56%. Hanno sostenuto che, in base al contratto collettivo di lavoro, il personale aveva diritto al pagamento del salario al 100% per due anni in caso di infortunio professionale. La LAINF ha dichiarato l'opposizione irricevibile, ritenendo che le CFF non potessero far valere un interesse meritevole di tutela sufficiente alla modifica della decisione. Le CFF hanno fatto ricorso contro tale decisione e il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra ha accolto il ricorso. La LAINF ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che le CFF non avevano la legittimazione per presentare opposizione alla decisione di assegnazione della rendita da parte della LAINF. Sebbene le CFF invocassero un interesse economico legato al loro obbligo di versare il salario per due anni in caso di infortunio professionale, il Tribunale federale ha ritenuto che tale interesse non fosse sufficientemente diretto e concreto per conferire loro la legittimazione…