Fatti

Il 13 luglio 1978, Pierina R. ha intentato un'azione di separazione personale ai sensi dell'art. 142 CC. Nel corso del procedimento istruttorio dinanzi al tribunale distrettuale, le parti hanno concluso una convenzione in cui hanno chiesto al tribunale di pronunciare il loro divorzio per causa di profonda e irrimediabile disunione, e hanno regolato le conseguenze accessorie della separazione. La ricorrente ha chiesto che il divorzio fosse pronunciato "su richiesta reciproca ai sensi dell'art. 142 CC rispettivamente dell'art. 137 CC per una durata indeterminata". Con sentenza del 22 marzo 1979, il tribunale distrettuale ha pronunciato la separazione personale delle parti per una durata indeterminata in applicazione degli artt. 142 cpv. 1 e 146 CC e ha regolato le conseguenze accessorie della separazione. Ha respinto la richiesta della ricorrente volta a far pronunciare la separazione anche sulla base dell'art. 137 CC, con la motivazione che la convenzione di separazione implicava la rinuncia a invocare un motivo di separazione diverso dall'art. 142 CC e che la ricorrente non aveva interesse a far constatare che erano soddisfatte anche le condizioni dell'art. 137 CC.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il motivo di divorzio non faccia parte del dispositivo della sentenza, ma rientri nelle considerazioni. Pertanto, un ricorso volto unicamente a sostituire un motivo di divorzio con un altro non è ammissibile, in mancanza di un pregiudizio del ricorrente. Questa giurisprudenza ammette un'eccezione solo nel caso di divorzio per causa di adulterio, a causa delle particolari conseguenze legate a tale motivo, in particolare il termine di attesa imposto al coniuge colpevole. Tuttavia, il Tribunale federale abbandona questa eccezione, ritenendo in particolare che il termine di attesa non abbia importanza in caso…