Fatti
Richard Erens, proprietario dalla fine del 1984 del fondo n. 21, ha intentato un'azione contro Elsbeth Thalmann, proprietaria dalla metà del 1985 del fondo confinante n. 20, al fine di far accertare giudizialmente l'esistenza di un diritto di sopraelevazione (art. 674 CC) o, in subordine, di una servitù di godimento esclusivo della parte nord-ovest della cantina del fondo n. 20. Le istanze cantonali hanno respinto la sua domanda. Erens ha interposto ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che, dall'entrata in vigore del CC svizzero il 1° gennaio 1912, l'acquisizione di una servitù per prescrizione straordinaria non sia più possibile su un immobile iscritto nel registro fondiario provvisorio del Cantone di Turgovia. Infatti, da tale data, tale registro ha gli stessi effetti del registro fondiario federale, ossia le servitù possono essere validamente costituite solo mediante la loro iscrizione. Sebbene il registro provvisorio non abbia ancora subito una completa bonifica dei diritti reali anteriori al 1912, ciò non può rimettere in discussione tale regola, poiché la legge prevede che i Cantoni possano riconoscere alcuni effetti ai loro registri fondiari provvisori in attesa dell'introduzione del registro fondiario federale.
Il Tribunale federale si discosta così dalla sua precedente giurisprudenza (DTF 105 II 329 segg.) e aderisce alla posizione adottata…