Art. 674 CC
Opere sporgenti sul fondo altrui
1 Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.
2 Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.
3 Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 78_II_13114 citazioni27/03/1952 · 14 citazioni
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2Opera costruita sul confine; buona fede del costruttore (art. 674 CC)4 citazioni
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31. Contratto d'appalto concluso senza autorizzazione da un gerente d'albergo, e non ratificato dal proprietario dell'immobile (art. 38 CO)4 citazioni
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4DTF 53_II_2214 citazioni01/01/1927 · 4 citazioni
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5Diritto di sporgenza; contenuto ed estensione3 citazioni
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6Ricorso per riforma; art. 48 cpv. 1 OG3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Dienstbarkeit; Grundeigentümerhaftung5 citazioni
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ZVE.2023.152 citazioni27/09/2023 · 2 citazioni de
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2023.152 citazioniZVE.2023.15· 23/09/2023 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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