Art. 674 CC

Opere sporgenti sul fondo altrui

1 Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.
2 Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.
3 Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 78_II_131
    27/03/1952 · 14 citazioni
  2. 2
    Opera costruita sul confine; buona fede del costruttore (art. 674 CC)
    · 22/12/1977 · 4 citazioni
  3. 3
    1. Contratto d'appalto concluso senza autorizzazione da un gerente d'albergo, e non ratificato dal proprietario dell'immobile (art. 38 CO)
    · 13/02/1969 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 53_II_221
    01/01/1927 · 4 citazioni
  5. 5
    Diritto di sporgenza; contenuto ed estensione
    · 13/09/2012 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ricorso per riforma; art. 48 cpv. 1 OG
    · 24/12/1975 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Dienstbarkeit; Grundeigentümerhaftung
    · 18/06/2003 · 5 citazioni de
  • ZVE.2023.15
    27/09/2023 · 2 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2023.15
    ZVE.2023.15
    · 23/09/2023 · 2 citazioni de

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